Dopo un anno di negoziati, le autorità della UE hanno raggiunto un accordo per la creazione di quattro nuove autorità comunitarie di supervisione finanziaria. Il loro campo di supervisione sono i rischi macro-economici, le banche, le assicurazioni e il mercato e saranno operative a partire dal 1 gennaio 2011. “Questa nuova architettura di supervisione è una tappa essenziale nel nostro sforzo per valutare le conseguenze della crisi, per meglio proteggere la nostra economia e il futuro dei nostri concittadini” ha dichiarato il commissario europeo al mercato interno, Michel Barnier, in un comunicato stampa. Dopo che questo estate negli USA è stata adottata la legge Dodd-Frank, che riforma in profondità il settore finanziario americano, le autorità europee sono state sotto pressione per emettere velocemente queste direttive, anche se è trascorso un anno e mezzo dalla prima presentazione da parte della Commissione europea. Le prospettive del summit del G20 a novembre, in Corea del Sud, hanno aiutato il lavoro volendo l’UE presentarsi con un ruolo motore in quella sede. Questi i punti principali dell’accordo:
Un comitato europeo di rischio-sistema, che valuterà i grandi rischi nell’insieme dell’economia e 3 autorità per supervisionare rispettivamente le banche, le assicurazioni e il mercato.
La prima autorità avrà sede a Francoforte e le altre tre avranno sede a Londra, Francoforte e Parigi.
- Le autorità disporranno di un loro potere diretto di supervisione su alcune entità paneuropee come le Consob e questo potere potrà essere esteso ad altre istituzione a secondo dell’evoluzione della legislazione settoriale. Il presidente del Comitato europeo del rischio-sistema sarà il presidente della BCE, per un primo mandato di 5 anni, il carattere ex-officio di questa nomina sarà precisata da una revisione del testo, previsto nei prossimi 3 anni.
- Egli potrà, in collaborazione con la Commissione domandare agli Stati membri di dichiarare una situazione di emergenza in caso di crisi al fine di concedere dei poteri straordinari a queste autorità.
- Questi poteri consisteranno soprattutto, e a certe condizioni, nell’interdizione temporanea d’attività o di emissione di prodotti finanziari cosiddetti tossici, come quelli che sono stati venduti allo scoperto e sono stati causa iniziale dell’attuale crisi.
-In queste situazioni d’urgenza, le autorità potranno ugualmente indirizzarsi direttamente all’istituzione finanziaria, senza passare dalla supervisione nazionale, o emanare una decisione finale allo scopo di assicurare il rispetto di un diritto comunitario.
In caso di disaccordo tra le due autorità nazionali, le autorità europee disporranno di un potere di mediazione costrittivo in una serie di settori. Gli Stati membri della UE potranno avvalersi di una “clausola di salvaguardia di budget” al fine di preservare, in un domani, gli effetti di una decisione d’autorità.
Un comitato europeo di rischio-sistema, che valuterà i grandi rischi nell’insieme dell’economia e 3 autorità per supervisionare rispettivamente le banche, le assicurazioni e il mercato.
La prima autorità avrà sede a Francoforte e le altre tre avranno sede a Londra, Francoforte e Parigi.
- Le autorità disporranno di un loro potere diretto di supervisione su alcune entità paneuropee come le Consob e questo potere potrà essere esteso ad altre istituzione a secondo dell’evoluzione della legislazione settoriale. Il presidente del Comitato europeo del rischio-sistema sarà il presidente della BCE, per un primo mandato di 5 anni, il carattere ex-officio di questa nomina sarà precisata da una revisione del testo, previsto nei prossimi 3 anni.
- Egli potrà, in collaborazione con la Commissione domandare agli Stati membri di dichiarare una situazione di emergenza in caso di crisi al fine di concedere dei poteri straordinari a queste autorità.
- Questi poteri consisteranno soprattutto, e a certe condizioni, nell’interdizione temporanea d’attività o di emissione di prodotti finanziari cosiddetti tossici, come quelli che sono stati venduti allo scoperto e sono stati causa iniziale dell’attuale crisi.
-In queste situazioni d’urgenza, le autorità potranno ugualmente indirizzarsi direttamente all’istituzione finanziaria, senza passare dalla supervisione nazionale, o emanare una decisione finale allo scopo di assicurare il rispetto di un diritto comunitario.
In caso di disaccordo tra le due autorità nazionali, le autorità europee disporranno di un potere di mediazione costrittivo in una serie di settori. Gli Stati membri della UE potranno avvalersi di una “clausola di salvaguardia di budget” al fine di preservare, in un domani, gli effetti di una decisione d’autorità.
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