Dopo un certo numero di anni, che variano secondo l'età anagrafica del titolare, è necessario provvedere al rinnovo della patente di guida. Di norma, la patente di guida, classe B, è valida 10 anni; dopo i 50 anni, resta valida 5 anni; dopo i 75 anni, 3 anni. Ma per dissipare qualunque dubbio, è sufficiente verificare la data di scadenza sul proprio documento. Per rinnovarla, è bene scegliere se avvalersi del servizio completo offerto da un' agenzia di pratiche automobilistiche, meglio informarsi prima per costi e tempi, oppure svolgere tutto in autonomia, risparmiando anche il 70% della spesa.
In questo caso ecco la procedura consigliata dal sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (alla pagina dedicata alla patente di guida):
* Effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.
* Al momento della visita è necessario portare l’attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) ed una marca da bollo di € 14,62.
* Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia all’interessato il certificato medico con la marca da bollo e invia comunicazione della conferma di validità al Ministero dei Trasporti.
Successivamente il ministero spedisce al domicilio dell'interessato un tagliando adesivo che attesta la validità della patente di guida. Il tagliando deve essere applicato sul documento. Per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero verde 800 232323.
Per quanto riguarda la visita medica ci si può rivolgere al Centro di prenotazione visite della propria ASL. Ad evitare eventuali tempi di attesa piuttosto lunghi, è bene prenotare la visita con qualche mese di anticipo per essere sicuri di poterla effettuare per tempo.
Da oggi è in vigore una stretta per chi vuole prendere la patente: niente foglio rosa se non si sostiene un esame a quiz. La nuova disposizione contenuta nelle modifiche al codice della strada, approvate prima dell'esodo di agosto, scatta da oggi 11 novembre. Le disposizioni di attuazione sono contenute in una circolare del Ministero dei Trasporti dello scorso 5 novembre. D'ora in poi, dunque i principianti che si metteranno alla guida di una vettura hanno sei mesi di tempo per sostenere l'esame dalla data di presentazione della domanda. Entro lo stesso termine non sono consentite più di due prove.
La prova di guida non può essere sostenuta se non è trascorso almeno un mese dal conseguimento del foglio rosa. Inoltre nell'ambito del periodo di validità del foglio rosa è consentito ripetere solo una volta la prova pratica. Il candidato ha disposizione, dunque, sei mesi per il superamento dell'esame di teoria (decorrono dalla presentazione della domanda) e 5 mesi per il superamento della prova pratica che decorrono dal mese successivo alla data di superamento della prova teorica.
Più attenzione anche al possesso dei requisiti psico-fisici per il rilascio del foglio rosa: non può prenotare la prova teorica o quella pratica chi ha presentato una certificazione che scade prima della data dell'esame. Sarà quindi necessario che i candidati presentino una nuova certificazione. La circolare precisa che il certificato ha valore illimitato se non indica una data di scadenza e che la certificazione medica della sussistenza dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida deve avere una data compresa entro i tre mesi precedenti la presentazione della domanda.
Per guidare dopo il rilascio del foglio rosa è necessario apporre una grande «P» (nera su sfondo bianco) nella parte anteriore e posteriore del veicolo, ed essere accompagnati da una persona dotata di patente di guida, di età non superiore ai 60 anni e in possesso, da almeno dieci anni, di una patente B o di categoria superiore (65 anni se la vettura dispone di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione).
Dal prossimo 3 gennaio 2011, poi, cambierà anche l'esame teorico: si dovrà rispondere a 40 domande singole (massimo 4 errori).
Si ricorda che, anche se non è ancora operativa, è stata anche introdotta la cosiddetta "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, senza passeggeri a bordo, solo su veicoli di potenza specifica fino a 55 kw/t, a patto che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni, che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su richiesta del genitore o dell'eventuale rappresentante legale. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne. Qualora, poi, il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguirne di nuovo un'altra. Le medesime sanzioni si applicheranno anche se il minore guida senza accompagnatore. In strada si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi tre anni dal conseguimento della patente: 100 km/h, per le autostrade e 90 km/h, per le strade extraurbane principali. Sul veicolo sarà necessario applicare un contrassegno con le lettere "GA" (guida accompagnata). Ci si potrà esercitare solo dopo avere effettuato un corso pratico di guida in autoscuola della durata di dieci ore, quattro delle quali in autostrada o su strada extraurbana principale e due di notte. Multa di 370 euro e fermo del veicolo per tre mesi se il 17enne guida senza accompagnatore.
In questo caso ecco la procedura consigliata dal sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (alla pagina dedicata alla patente di guida):
* Effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.
* Al momento della visita è necessario portare l’attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) ed una marca da bollo di € 14,62.
* Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia all’interessato il certificato medico con la marca da bollo e invia comunicazione della conferma di validità al Ministero dei Trasporti.
Successivamente il ministero spedisce al domicilio dell'interessato un tagliando adesivo che attesta la validità della patente di guida. Il tagliando deve essere applicato sul documento. Per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero verde 800 232323.
Per quanto riguarda la visita medica ci si può rivolgere al Centro di prenotazione visite della propria ASL. Ad evitare eventuali tempi di attesa piuttosto lunghi, è bene prenotare la visita con qualche mese di anticipo per essere sicuri di poterla effettuare per tempo.
Da oggi è in vigore una stretta per chi vuole prendere la patente: niente foglio rosa se non si sostiene un esame a quiz. La nuova disposizione contenuta nelle modifiche al codice della strada, approvate prima dell'esodo di agosto, scatta da oggi 11 novembre. Le disposizioni di attuazione sono contenute in una circolare del Ministero dei Trasporti dello scorso 5 novembre. D'ora in poi, dunque i principianti che si metteranno alla guida di una vettura hanno sei mesi di tempo per sostenere l'esame dalla data di presentazione della domanda. Entro lo stesso termine non sono consentite più di due prove.
La prova di guida non può essere sostenuta se non è trascorso almeno un mese dal conseguimento del foglio rosa. Inoltre nell'ambito del periodo di validità del foglio rosa è consentito ripetere solo una volta la prova pratica. Il candidato ha disposizione, dunque, sei mesi per il superamento dell'esame di teoria (decorrono dalla presentazione della domanda) e 5 mesi per il superamento della prova pratica che decorrono dal mese successivo alla data di superamento della prova teorica.
Più attenzione anche al possesso dei requisiti psico-fisici per il rilascio del foglio rosa: non può prenotare la prova teorica o quella pratica chi ha presentato una certificazione che scade prima della data dell'esame. Sarà quindi necessario che i candidati presentino una nuova certificazione. La circolare precisa che il certificato ha valore illimitato se non indica una data di scadenza e che la certificazione medica della sussistenza dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida deve avere una data compresa entro i tre mesi precedenti la presentazione della domanda.
Per guidare dopo il rilascio del foglio rosa è necessario apporre una grande «P» (nera su sfondo bianco) nella parte anteriore e posteriore del veicolo, ed essere accompagnati da una persona dotata di patente di guida, di età non superiore ai 60 anni e in possesso, da almeno dieci anni, di una patente B o di categoria superiore (65 anni se la vettura dispone di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione).
Dal prossimo 3 gennaio 2011, poi, cambierà anche l'esame teorico: si dovrà rispondere a 40 domande singole (massimo 4 errori).
Si ricorda che, anche se non è ancora operativa, è stata anche introdotta la cosiddetta "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, senza passeggeri a bordo, solo su veicoli di potenza specifica fino a 55 kw/t, a patto che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni, che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del ministero, su richiesta del genitore o dell'eventuale rappresentante legale. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne. Qualora, poi, il conducente commetta violazioni che portano alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità di conseguirne di nuovo un'altra. Le medesime sanzioni si applicheranno anche se il minore guida senza accompagnatore. In strada si dovranno rispettare i limiti di velocità previsti per i primi tre anni dal conseguimento della patente: 100 km/h, per le autostrade e 90 km/h, per le strade extraurbane principali. Sul veicolo sarà necessario applicare un contrassegno con le lettere "GA" (guida accompagnata). Ci si potrà esercitare solo dopo avere effettuato un corso pratico di guida in autoscuola della durata di dieci ore, quattro delle quali in autostrada o su strada extraurbana principale e due di notte. Multa di 370 euro e fermo del veicolo per tre mesi se il 17enne guida senza accompagnatore.
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