Fra le misure allo studio del Governo in questi giorni per tagliare il deficit pubblico ci sono anche riduzioni di spesa nel settore pensionistico, che riguarderebbero tutti coloro che sono vicini alla fatidica data, con il blocco di una delle due "finestre" per le pensioni di anzianità previste per il 2011. La manovra 2010/2011 vedrà la luce entro 15 giorni e potrebbe essere di 27,6 miliardi (13,1 mld quest'anno, e 14,5 il prossimo) così lascia capire il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti che definisce ''europea'' la manovra in linea con quelle che ''stanno prendendo corpo a Parigi, Madrid, Londra, Berlino e Lisbona. Allo stato attuale dei fatti i cittadini italiani hanno diritto ad una prestazione economica mensile e vitalizia al raggiungimento dei 60 anni (61 se statali) di età se donne e 65 se uomini. I requisiti di accesso variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento viene liquidato.
Pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto.
Il requisito minimo è una contribuzione pari a 20 anni. Era pari a 15 anni fino al 1993, anno nel quale è cominciato a crescere fino 2001, quando si è raggiunta quota 20. E’ confermato il requisito dei 15 anni per quei lavoratori dipendenti che al 31/12/1992 avevano maturato una anzianità contributiva, che se anche aumentata dei periori intercorrenti tra questa data ed il compimento dell’età pensionabile, non consentirebbero di raggiungere il nuovo requisito assicurativo e contributivo.
Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo.
Dal 1/01/2008 sono 4 i casi in cui si accede alla pensione con i seguenti requisiti:
* 65 anni ed aver maturato almeno 5 anni di contributi;
* 60 anni ed aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purchè l’importo non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;
* 40 anni di contributi a prescindere dall’età;
* 35 anni di contributi ed aver compiuto un’età pari a quella prevista per le pensioni di anzianità.
Le decorrenze da osservare.
La legge 247/2007 art.1 comma 5 ha introdotto per le pensioni di vecchiaia calcolate sia con sistema retributivo che contributivo, uscite con le cosiddette finestre d’accesso al pensionamento dal 1/01/2008 con le decorrenze indicate di seguito:
* requisiti maturati entro il 31 marzo, decorrenza della pensione dal 1 luglio dello stesso anno;
* requisiti maturati entro il 30 giugno, decorrenza della pensione dal 1 ottobre dello stesso anno;
*requisiti maturati entro il 30 settembre, decorrenza pensione dal 1 gennaio dell’anno successivo;
* requisiti maturati entro il 31 dicembre, decorrenza pensione 1 aprile anno successivo.
La legge vigente consente al datore di lavoro di licenziare un dipendente al momento del compimento dell’età pensionabile, con la sola possibilità di differire l’uscita all’effettiva apertura della finestra d’accesso.
L’accesso al pensionamento con il sistema contributivo avviene tramite 2 o 4 finestre a seconda che i lavoratori abbiano raggiunto l’età anagrafica ( 65 anni per gli uomini o 60 per le donne).
Per chi non maturato l’età anagrafica si devono attendere i seguenti requisiti:
* maturazione dei requisiti entro il 1 semestre, decorrenza della pensione al 1° gennaio dell’annosuccessivo alla maturazione dei requisiti.
* Maturazione dei requisiti entro il 2° semestre, decorrenza della pensione dal 1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.
Per chi non ha maturato i 60 anni (donna) e 65 anni (uomo):
maturazione dei requisiti entro il 1° trimestre con decorrenza della pensione dal 1° luglio;
* maturazione entro 2° trimestre decorrenza dal 1° ottobre;
° maturazione entro il 3° trimestre, decorrenza dal 1° gennaio anno successivo;
* maturazione entro il 4° trimestre decorrenza dal 1° aprile anno successivo.
Sarà interessante vedere come cambia la situazione alla luce delle prossime scelte governative.
Pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto.
Il requisito minimo è una contribuzione pari a 20 anni. Era pari a 15 anni fino al 1993, anno nel quale è cominciato a crescere fino 2001, quando si è raggiunta quota 20. E’ confermato il requisito dei 15 anni per quei lavoratori dipendenti che al 31/12/1992 avevano maturato una anzianità contributiva, che se anche aumentata dei periori intercorrenti tra questa data ed il compimento dell’età pensionabile, non consentirebbero di raggiungere il nuovo requisito assicurativo e contributivo.
Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo.
Dal 1/01/2008 sono 4 i casi in cui si accede alla pensione con i seguenti requisiti:
* 65 anni ed aver maturato almeno 5 anni di contributi;
* 60 anni ed aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purchè l’importo non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;
* 40 anni di contributi a prescindere dall’età;
* 35 anni di contributi ed aver compiuto un’età pari a quella prevista per le pensioni di anzianità.
Le decorrenze da osservare.
La legge 247/2007 art.1 comma 5 ha introdotto per le pensioni di vecchiaia calcolate sia con sistema retributivo che contributivo, uscite con le cosiddette finestre d’accesso al pensionamento dal 1/01/2008 con le decorrenze indicate di seguito:
* requisiti maturati entro il 31 marzo, decorrenza della pensione dal 1 luglio dello stesso anno;
* requisiti maturati entro il 30 giugno, decorrenza della pensione dal 1 ottobre dello stesso anno;
*requisiti maturati entro il 30 settembre, decorrenza pensione dal 1 gennaio dell’anno successivo;
* requisiti maturati entro il 31 dicembre, decorrenza pensione 1 aprile anno successivo.
La legge vigente consente al datore di lavoro di licenziare un dipendente al momento del compimento dell’età pensionabile, con la sola possibilità di differire l’uscita all’effettiva apertura della finestra d’accesso.
L’accesso al pensionamento con il sistema contributivo avviene tramite 2 o 4 finestre a seconda che i lavoratori abbiano raggiunto l’età anagrafica ( 65 anni per gli uomini o 60 per le donne).
Per chi non maturato l’età anagrafica si devono attendere i seguenti requisiti:
* maturazione dei requisiti entro il 1 semestre, decorrenza della pensione al 1° gennaio dell’annosuccessivo alla maturazione dei requisiti.
* Maturazione dei requisiti entro il 2° semestre, decorrenza della pensione dal 1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.
Per chi non ha maturato i 60 anni (donna) e 65 anni (uomo):
maturazione dei requisiti entro il 1° trimestre con decorrenza della pensione dal 1° luglio;
* maturazione entro 2° trimestre decorrenza dal 1° ottobre;
° maturazione entro il 3° trimestre, decorrenza dal 1° gennaio anno successivo;
* maturazione entro il 4° trimestre decorrenza dal 1° aprile anno successivo.
Sarà interessante vedere come cambia la situazione alla luce delle prossime scelte governative.
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